(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO CON ORDINANZA N. 17 DEL 13-19 GENNAIO 1988, IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DANDO ATTO CHE LA PRESENTE LEGGE ENTRERA' IN VIGORE NEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 43, 1 COMMA, DELLO STATUTO, ATTESO CHE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA NON HA ESPRESSO IL CONSENSO ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA ED ALLA CONSEGUENTE ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE, PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al personale e' riconosciuta, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata alla data del 31 dicembre 1981 con le modalita' definite con la presente legge. 2. L'anzianita' risulta dalla somma di quella riconosciuta ai fini della progressione economica al momento dell'immissione nei ruoli regionali e del servizio prestato nel livello funzionale corrispondente a quello di appartenenza. 3. Per il personale per il quale, al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali, non si e' proceduto a riconoscimento di servizi precedentemente prestati, l'anzianita' relativa a tali servizi ai fini della presente legge e' definita sulla base dei criteri di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48. 4. Il servizio prestato nei livelli inferiori a quello di appartenenza e' quantificato nel livello funzionale successivo, attraverso il trasferimento nella progressione economica di quest'ultimo, del valore dell'incremento corrispondente al periodo del servizio nel livello funzionale inferiore, presa a base di calcolo la progressione economica prevista dalla legge regionale 7 luglio 1981, n. 38. 5. E' da considerarsi livello funzionale inferiore anche la qualifica funzionale rivestita in applicazione dell'ordinamento definito dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 ed individuata da un numero ordinale inferiore a quello che individua il livello funzionale successivamente attribuito. 6. L'anzianita' complessiva cosi' ottenuta determina la nuova posizione economica e giuridica, comprensiva di classi e scatti, da attribuire a decorrere dalla data del 1 gennaio 1982. 7. Le eventuali frazioni di anzianita' non utilizzate sono considerate ai fini dell'ulteriore progressione economica. 8. Sono fatte salve eventuali posizioni economiche piu' favorevoli derivanti dalle precedenti normative.