(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                            HA DICHIARATO
 
  CON ORDINANZA N. 17 DEL 13-19 GENNAIO 1988, IN PARTE INAMMISSIBILE
   E IN PARTE NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
   SOLLEVATE A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              DANDO ATTO
 
CHE LA PRESENTE LEGGE ENTRERA' IN VIGORE NEL TERMINE PREVISTO
   DALL'ART. 43, 1 COMMA, DELLO STATUTO, ATTESO CHE IL GOVERNO DELLA
   REPUBBLICA  NON  HA  ESPRESSO  IL  CONSENSO   ALLA   DICHIARAZIONE
   D'URGENZA  ED  ALLA  CONSEGUENTE ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA IL
   GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE,
 
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  personale  e'  riconosciuta,  ai  fini  della progressione
economica, l'anzianita' maturata alla data del 31 dicembre  1981  con
le modalita' definite con la presente legge.
   2. L'anzianita' risulta dalla somma di quella riconosciuta ai fini
della progressione economica al  momento  dell'immissione  nei  ruoli
regionali   e   del   servizio   prestato   nel   livello  funzionale
corrispondente a quello di appartenenza.
   3.  Per  il  personale per il quale, al momento dell'inquadramento
nei ruoli regionali, non si e' proceduto a riconoscimento di  servizi
precedentemente  prestati,  l'anzianita'  relativa  a tali servizi ai
fini della presente legge e' definita sulla base dei criteri  di  cui
alla tabella B allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.
   4.  Il  servizio  prestato  nei  livelli  inferiori  a  quello  di
appartenenza  e'  quantificato  nel  livello  funzionale  successivo,
attraverso   il   trasferimento   nella   progressione  economica  di
quest'ultimo, del valore dell'incremento  corrispondente  al  periodo
del  servizio  nel  livello  funzionale  inferiore,  presa  a base di
calcolo la progressione economica prevista dalla  legge  regionale  7
luglio 1981, n. 38.
   5.  E'  da  considerarsi  livello  funzionale  inferiore  anche la
qualifica  funzionale  rivestita  in  applicazione   dell'ordinamento
definito dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 ed individuata
da un numero ordinale inferiore a quello  che  individua  il  livello
funzionale successivamente attribuito.
   6.  L'anzianita'  complessiva  cosi'  ottenuta  determina la nuova
posizione economica e giuridica, comprensiva di classi e  scatti,  da
attribuire a decorrere dalla data del 1 gennaio 1982.
   7.  Le  eventuali  frazioni  di  anzianita'  non  utilizzate  sono
considerate ai fini dell'ulteriore progressione economica.
   8. Sono fatte salve eventuali posizioni economiche piu' favorevoli
derivanti dalle precedenti normative.